1

ESULI NAPOLETANI A TORINO di Francesco Antonio Genovese – Numero 6 – Ottobre 2016

art_genovese-copertina
cat-storia

ESULI NAPOLETANI A TORINO

cat-cultura
cat-sud
Francesco-Antonio-Genovese
esuli_napoletani

1.In tempi di Riforma Costituzionale viene spontaneo richiamare esempi luminosi e lungimiranti di azione politica. Mi riferisco al tempo in cui i costruttori del nuovo Stato (principalmente, Cavour e quel personale politico che, sinteticamente, si sarebbe oggi chiamato il «cerchio sabaudo») cominciarono a comprendere come la scienza giuridica poteva e doveva essere un’alleata, non un’antagonista!

E’ il caso di richiamare la vicenda di tre «fondatori» di quel connubio tra scienza giuridica e politica, tutti napoletani

il Pisanelli, si era stabilito a Napoli nel 1830, dove aveva acquisito una solida cultura giuridica e letteraria, dove si era laureato (nel 1832) in giurisprudenza, a soli venti anni, e dove si era inserito perfettamente nella società civile, frequentando i salotti della capitale borbonica, in particolare quello di Carlo Poerio,

Nonostante la capacità di cimentarsi nella materia civile, sarà un’altra opera di dottrina penalistica a segnalare il suo nome, poiché solo un anno dopo pubblicherà l’opera, adesiva della tesi abolizionista, Sulla pena di morte (Napoli 1848), in seguito più volte ristampata e divenuta un vero e proprio cult ante litteram.

Insomma, Giuseppe Pisanelli era passato, per merito delle sue sole capacità – e quando la scuola era ancora un ascensore sociale -, da piccolo provinciale salentino a fine e brillante giurista, a buon grado un intellettuale europeo, cresciuto culturalmente nella Napoli capitale preunitaria (allora, ancora la più grande città italiana), specie quando, in ragione di alcune note vicende politico-costituzionali di cui si dirà, «passerà il Rubicone» trasferendosi a Torino: la città del grande Cavour.

3. In quella stessa Napoli, con qualche anno di meno, aveva cominciato i suoi studi letterari un giovane irpino, Pasquale Stanislao Mancini, al liceo del Salvatore di Napoli – seguito, però, in tali studi da uno zio materno, l’avvocato Giambattista Riola, un personaggio non trascurabile.

Mancini, che mentre frequentava i corsi di giurisprudenza nell’ateneo napoletano si sbizzarriva anche in esercitazioni letterarie e poetiche, si laureerà in giurisprudenza nel 1835, a soli 18 anni, avviandosi subito alla professione forense e, qualche anno dopo (1840), al pari di Pisanelli, anche all’insegnamento privato del diritto

– oltre che alla cura, fin dal 1838, di un periodico di divulgazione, Le Ore solitarie, che, dal 1842, mutata la testata in Giornale di scienze morali, legislative ed economiche, ospitava prestigiosi interventi di altri intellettuali (in particolare P. Galluppi, A. Scialoja, M. De Augustinis, K. Mittermaier), su temi giuridici e amministrativi, ed informava sulla cultura napoletana, sulla filosofia, ecc. e che, successivamente, si era sviluppata ulteriormente in una Biblioteca di scienze morali, legislative ed economiche, con argomenti concernenti i più vari rami del sapere giuridico, in una prospettiva nazionale.
Mano a mano, Mancini era venuto ad occupare un ruolo di primo piano nel dibattito nazionale nelle scienze giuridiche e morali, come ci si avvide quando, nel 1841 pubblicò la sua corrispondenza con T. Mamiani Della Rovere, in un volume, Intorno alla filosofia del diritto e singolarmente intorno alle origini del diritto di punire: lettere di Terenzio Mamiani e Pasquale Stanislao Mancini (Napoli, 1841), che ebbe una notevole eco.

Di tutto questo, ovviamene, la monarchia borbonica mostrava di non comprendere né la grandezza né il possibile beneficio per se medesima – come ha scritto, di recente, sulle colonne di questa stessa rivista Cesare Imbriani,

a proposito dell’esperienza del 1821 (cfr. C.I., La costituzione mancata a Napoli, in Myrrha, n. 3) -, diversamente da qualcun altro (il Regno del Piemonte), dove per merito di Cavour e dei suoi cooperanti, si stava acquisendo una ben diversa capacità prospettica ed egemonica, capace di saper bene utilizzare quegli ingegni e di coinvolgerli nell’opera riformatrice.

4. Accadde, infatti, che con l’avvio, nel 1847-48, dei moti costituzionali, i nostri tre intellettuali si immersero completamente nella vicenda politica.
Pisanelli, ad esempio, che pure si riconosceva nella costituzione concessa da Ferdinando II il 3 febbraio 1848, eletto nel primo Parlamento napoletano (nel maggio 1848) non vi poté svolgere un ruolo significativo perché lo stesso Parlamento venne sciolto subito, il 15 maggio dello stesso anno. Rieletto in giugno, cercò di dare il suo apporto innovativo con la proposta di legge per l’abolizione della pena di morte, quella per la riforma della legge comunale e provinciale e con il celeberrimo progetto per l’istituzione di un giurì (per i reati di stampa e quelli politici). 
Ma, ancora una volta, Ferdinando II non capì e fu solo svelto a veder corto e sciogliere il Parlamento, nel marzo 1849, sopprimendo le libertà costituzionali.

– nel senso di intellettuali cresciuti e formatisi a Napoli, per quello che allora Napoli rappresentava per l’intero mezzogiorno continentale (Abruzzo incluso): Antonio Scialoja (1817), forse l’unico napoletano vero, essendo il discendente di una famiglia procidana, poi trasferitasi a S. Giovanni a Teduccio – oggi un popoloso quartiere di Napoli, ma allora un comune orientale confinante, da quel lato, con la città, assieme a Barra, Ponticelli ed altri piccoli casali che verranno inglobati definitivamente (e perderanno perciò la loro autonomia) solo con la riforma della città, con la creazione della Grande Napoli da parte del fascismo, nel 1925; Giuseppe Pisanelli (1812), un salentino – essendo nato a Tricase, ora in provincia di Lecce, ma allora nella provincia di Terra d’Otranto – e Pasquale Stanislao Mancini (1817), di origini irpine – essendo nato a Castel Baronia (Avellino) -, ma trasferitosi assai presto a Napoli, per gli studi.
Tutti avevano studiato a Napoli, nella medesima facoltà di giurisprudenza, traendone grande profitto e successo.

 

2. In particolare, il più grande dei tre,

 

esponente del liberalismo costituzionale appena tornato dall’esilio, legandosi in amicizia a molti futuri esuli risorgimentali, tutti ritrovati a Torino, come Giuseppe Massari, Pasquale Stanislao Mancini e Antonio Scialoja.
Pisanelli aveva maturato anche una non comune capacità professionale-forense tanto che, come di solito avveniva, dopo aver coltivato anche interessi letterari e filosofici (che gli saranno non poco utili negli anni a venire), nel 1837 aveva pubblicato numerose arringhe e allegazioni forensi – com’era proprio degli avvocati di una certa capacità ed eleganza – ed una monografia giuridica penalistica – Sul problema della punibilità del mandante nei reati di sangue -, che aveva avuto anche un certo successo. Egli aveva anche cominciato ad esercitare la professione forense, prevalentemente in materia civile e, con discreta fortuna anche l’attività di insegnante privato – che era propriamente quella maggiormente gettonata nella Napoli preunitaria -, al punto che, nel 1839, aveva fondato, insieme a un altro brillante giurista napoletano, Roberto Savarese, una scuola privata di diritto, rimasta attiva fino al 1847, ossia alla vigilia dell’esilio.

Molti parlamentari furono arrestati, ma Pisanelli riuscì fortunosamente a imbarcarsi da Napoli, da dove raggiunse prima Genova e poi Torino – subendo, nel 1853, la condanna in contumacia a venticinque anni di reclusione e alla confisca dei beni.


Qui animò, insieme ad altri fuoriusciti napoletani, alcuni circoli politico-culturali di orientamento liberale e patriottico e da qui, nel giugno 1850, partì per un viaggio a Londra e a Parigi (dove entrò in rapporto con un gruppo di intellettuali: Vincenzo Gioberti, Guglielmo Pepe, Ruggiero Bonghi), per sensibilizzare le opinioni pubbliche degli Stati nazionali più sensibili, quelle inglese e francese, sulla situazione del Regno delle Due Sicilie. Tornato a Torino ritrovò Mancini e Scialoja, che erano già entrati in rapporto con l’entourage cavouriana e gli proposero di collaborare al famoso Commentario al codice di procedura civile per gli Stati sardi, un’opera di ampio respiro – in molti volumi – che non solo avrebbe dovuto sostituire i manuali stranieri in uso nei diversi Stati italiani, ma avrebbe dovuto offrire i materiali per la prossima codificazione, quella che sarebbe stata la base del processo e dell’organizzazione dell’Italia unita, su cui è cresciuta la nostra cultura giuridico-istituzionale, anche contemporanea.
Nel 1857, sempre a Torino, insieme a Massari e Scialoja, pubblicò un giornale legale, L’archivio, un vero e proprio deposito di idee giuridico-istituzionali che ancora attende di essere studiato ed esaminato.

Non c’è allora da meravigliarsi se troviamo Pisanelli attivo collaboratore nel processo di riordinamento delle Università di Modena e Bologna, coordinato, nel 1859-60, da Luigi Carlo Farini, il governatore provvisorio delle province dell’Emilia e, dall’estate 1860, a seguito della spedizione dei Mille e del tracollo della dinastia borbonica, tra quegli esuli napoletani ai quali Cavour si rivolge per contrastare Garibaldi nella transizione verso l’unificazione nazionale.


Eccolo allora ritornare lì da dove era partito esule, ma stavolta come ministro della Giustizia (nel governo provvisorio insediato da Garibaldi all’inizio di settembre 1860), nella ricerca di far estendere al Mezzogiorno lo Statuto albertino e i codici del Regno di Sardegna e per divenire, di lì a poco, professore della prima cattedra di diritto costituzionale istituita all’Università di Napoli (29 ottobre 1860), poi nuovamente Guardasigilli nel governo del luogotenente Luigi Carlo Farini, autore di una interessante legge di ordinamento giudiziario, che non era affatto la replica – pura e semplice – di quello sardo del 1859.

5. A sua volta, Antonio Scialoja, che era stato nominato (già nel 1846) professore di Economia politica all’università di Torino e che nel 1848, quando Ferdinando II aveva concesso lo Statuto, aveva fatto ritorno a Napoli dove era diventato ministro dell’Agricoltura e del commercio, ma poi era stato arrestato, dopo la restaurazione dei Borbone (nel settembre del 1849), e condannato a nove anni di reclusione, commutati nell’esilio perpetuo dal Regno di Napoli – per intercessione di Napoleone III. Cosicché,

tornato a Torino, l’economista napoletano era stato subito officiato di diversi incarichi e – avendolo Cavour in grande stima – perciò impiegato nell’opera di rinnovamento del Piemonte e che aiutò non poco gli altri esuli nella considerazione del grande statista Piemontese.



Sicché, tornato anch’egli a Napoli durante la «dittatura» di Garibaldi, aveva ricoperto la carica di ministro delle Finanze, da dove aveva cominciato una rilevante carriera ministeriale – come segretario generale del ministero dell’Agricoltura, industria e commercio (1861), segretario generale del ministero delle Finanze (1861- 1862), ministro delle Finanze (1865-1866 e 1866-1867), ministro della Pubblica istruzione (1872- 1874).

6. Anche per Mancini, l’esilio torinese (dopo aver difeso alcuni colleghi deputati colpiti da varie accuse per i fatti del 15 maggio) si rese necessario per il suo coinvolgimento personale nel processo e poi la condanna a 25 anni di carcere in contumacia. E anche lui era fuggito (1849), con la nave francese “Ariel”, con l’intenzione di espatriare in Francia, lasciando a Napoli la moglie e cinque figli. Ma una volta a Genova decise di rimanere nel Regno di Sardegna e, soprattutto lo Sclopis (un importante giurista ed intellettuale torinese), lo aveva convinto a stabilirsi a Torino, dove gli giungerà la notizia della privazione della cattedra di diritto naturale – alla quale l’ateneo napoletano lo aveva chiamato due anni prima.

A Torino, dove trovò un gruppo di altri esuli (R. Conforti, G. Pisanelli, V. Lanza, tra gli altri), si rivelò provvidenziale la rete di conoscenze che aveva coltivato negli anni precedenti che gli resero più facile l’inserimento nell’ambiente subalpino (C. Balbo, M. d’Azeglio, ecc.) dove venne presto chiamato ad importanti incarichi

– ad es., dalla presidenza del Consiglio, per un Progetto per la creazione di una scuola diplomatica che si proponeva di fornire alla carriera degli Esteri una nuova classe dirigente, che non fosse solo di provenienza aristocratica. 
Mancini, infatti, era convinto che i Piemontesi avevano “una grande missione e una grande responsabilità insieme” e che da loro dipendeva il futuro dell’Italia e il mondo cavouriano gli riconobbe, dopo un lungo dibattito in entrambi i rami del Parlamento, con un regio decreto (14 nov. 1850), una cattedra di diritto pubblico esterno e internazionale nell’Università di Torino, dove cominciò le sue lezioni con una prolusione dal titolo Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti (Torino 1851), che ebbe un grande successo.

Ma, accanto all’insegnamento ed al lavoro intellettuale, Mancini portava avanti anche l’attività professionale, sia quella forense sia quella di studio:

era divenuto un avvocato di fama (un decreto del 2 giugno 1851, concedendogli la cittadinanza sarda, gli aveva fornito il prerequisito per esercitare la professione legale sia in tribunale sia in Cassazione ma era servito a integrarlo anche psicologicamente nel sistema piemontese).
Inoltre, gli arrivavano incarichi ufficiali: nel 1850, il suo inserimento in una commissione creata per rivedere le leggi civili e criminali (su impulso del guardasigilli G. Siccardi); e, poco dopo, l’elezione a membro della Commissione per la statistica giudiziaria. Senza dire della collaborazione con U. Rattazzi nella preparazione della legge sulla soppressione delle corporazioni ecclesiastiche, promulgata nel 1855 nel Regno sardo.
Si è poi già detto dell’incarico particolare di studio della legislazione ordinamentale e processuale, in collaborazione con G. Pisanelli e con A. Scialoja, e con l’ausilio di alcuni giuristi piemontesi: il Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi, con la comparazione degli altri codici italiani e delle principali legislazioni straniere, I-VIII, Torino 1855-57.
Anch’egli – considerato a Torino il giurista più esperto nelle questioni dell’organizzazione statale e nei problemi di diritto internazionale -, fu perciò inviato da Cavour a Bologna e a Firenze per studiare i problemi legislativi, esperienza culminata con quattro relazioni: la base della decisione del governo di estendere la legislazione sarda all’Emilia e alle Marche e di lasciare in vigore in Toscana i codici preesistenti in attesa di una nuova codificazione che armonizzasse le condizioni legislative di tutto il Regno.

7. L’apporto dei giuristi – ed economisti, come lo Scialoja – napoletani, esuli a Torino, costituisce ancora una pagina non completamente esplorata della storia nazionale, ma rappresenta – per quello che è stato accertato – sicuramente un momento alto della cultura istituzionale ed innovativa del Mezzogiorno (con tutti i suoi uomini del foro, dell’Università e dell’insegnamento privato, dei circoli e dei salotti) nella preparazione e nella edificazione del nuovo Stato unitario.

La vita dei suoi protagonisti proseguirà ancora per qualche tempo, ma è in quello snodo di un ventennio circa (dal 1847 al 1865) che i Nostri diedero un contributo rilevantissimo alla nuova codificazione ed alla predisposizione dei fermenti di un’Italia fattasi finalmente Nazione, una realtà istituzionale, culturale e spirituale non chiusa, bensì – anche per il loro grande merito – aperta al dibattito europeo, ossia ad un tema che è ancora decisivo anche per il nostro tempo storico.

simbolo1